Carrelli Appendice Rimorchi e T.A.T.S.
Come trasportare la propria moto
Il primo punto da affrontare è comprendere la differenza fra carrello appendice e rimorchio.
Semplicisticamente possiamo dire che il carrello appendice è un "rimorchio" a due ruote per il trasporto di soli bagagli e attrezzi (per l’agricoltura o edilizia ecc.. ecc…). E’ vietato il trasporto di qualsiasi altra cosa. Il carrello appendice è parte integrante del veicolo a cui è abbinato con il collaudo, e non si può agganciare ad un altro veicolo.
Il carrello appendice non deve essere immatricolato, non ha targa propria e non deve essere iscritto al P.R.A.
I rimorchi, invece, hanno targa propria e iscrizione al P.R.A. Dispongono di uno o due assi, e debbono essere forniti del certificato di conformità (se non ancora immatricolati) o dalla carta di circolazione se già immatricolati.
I rimorchi, inoltre, vengono omologati per un uso specifico e quindi per trasportare motocicli è necessario che tale evenienza sia annotata sul certificato di omologazione.
Avremo, pertanto, dei rimorchi detti T.A.T.S.; rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A., destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive.
Con un rimorchio T.A.T.S. si possono trasportare barche, cavalli, automobili, motocicli, animali per usi sportivi, ecc.
Non tutte le categorie di patente però permettono di condurre un veicolo con rimorchio. Per verificare se si è in possesso di un permesso valido si deve fare attenzione al peso del veicolo trainante e del rimorchio stesso.
Sarà possibile la patente B a patto che la massa complessiva a pieno carico del veicolo trainante + rimorchio non superi i 3.500 Kg di peso. Nei casi più comuni è difficile superare tale limite perché le normali autovetture arrivano a pesare al massimo 1.600/1.700 Kg e sono omologate per trainare un peso equivalente. Se però disponete di un grosso fuoristrada, fate bene i calcoli. Nel caso, appunto, che la motrice sia di peso inferiore a 3.500 Kg ma che veicolo + rimorchio superino tale peso, sarà necessaria la patente di guida BE.
Secondo quanto precisato nella Circolare della Direzione Generale MCTC del 25 maggio 1994, prot.4494/4630, al veicolo trattore che può essere condotto con la patente di guida di categoria B, può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, a questi rimorchi, in sede di omologazione, sono assegnate due masse complessive, cioè una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata ai veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ne consegue che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all’atto dell’aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3.5 tonnellate.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3.5 tonnellate, deve essere effettuato sulla pesa, al momento del controllo stesso e non sommando le masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
Come è naturale anche il codice della strada si occupa dei rimorchi.
In particolare l'articolo 56 recita:
Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'articolo 24 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
Molto importante è sapere che condurre veicoli con annessi rimorchi riduce i limiti di velocità consentiti.
In particolare l’articolo 142 codice della strada al comma 3 lett. e prevede un limite di 70 km/h fuori dei centri abitati e di 80 km/h sulle autostrade.
Attenzione: in caso si superi il limite di velocità e si incorre in una contravvenzione, gli importi della stessa saranno raddoppiati. Anche il TUTOR sembra possa accertare la violazione del limite imposto per legge, anche quando si proceda nel range dei 130 Km/h.
Altro aspetto degno di essere considerato è dato dall’assicurazione dei rimorchi.
I carrelli appendice non devono essere assicurati. I rimorchi pagano l’assicurazione per rischio statico. Durante il trasporto eventuali danni provocati saranno coperti dall’assicurazione della motrice (infatti con l’omologazione del gancio di traino l’assicurazione obbligatoria che manleva i danni causati dalla circolazione soggiace ad un aumento del 5% del valore di premio annuo).
Di seguito una tabella riassuntiva e chiarificatrice di quanto detto.
Carelli appendice. Sono veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono trainabili dagli autoveicoli |
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Si considerano parte integrante dell'autoveicolo che li traina, purché rientranti nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92 | |
Non hanno targa propria come invece hanno i rimorchi | |
Debbono avere nella parte posteriore targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino | |
Non sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 dl 285/92 | |
Seguono le sorti dell'autoveicolo che li traina per le scadenze relative agli obblighi di revisione di cui all'art.80 del codice della strada | |
Possono essere agganciati solamente all'autoveicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati | |
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il carrello appendice conserva la definizione del veicolo motrice (autovettura, autocarro, ecc.) | |
Limiti di velocità: quelli dell'autoveicolo che effettua il traino | |
Rimorchio "leggero" cioè fino a 750 kg di portata complessiva autorizzata: in pratica, per effetto della portata dei carrelli appendice, i rimorchi leggeri spaziano fra i 401 e 750 kg di portata complessiva autorizzata |
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Questa definizione, non prevista dal codice della strada nella parte in cui definisce i tipi di veicoli, ha però senso per quanto concerne alcuni esenzioni in ragione della patente di guida di categoria E. La definizione iene ricavata dall'art.116 dl 285/92 comma 4.
I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. |
Sono un veicolo a sé stante, con targa propria. |
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino | |
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada | |
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina | |
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile | |
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno | |
Limiti di velocità: quelli degli autotreni | |
Rimorchio | |
Tutti i rimorchi | Sono un veicolo a sé stante, con targa propria |
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino | |
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada | |
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina | |
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile. | |
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno | |
Limiti di velocità: quelli degli autotreni | |
Semirimorchio | |
Veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice | Sono un veicolo a sé stante, con targa propria |
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino. | |
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada. | |
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina | |
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile | |
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno | |
Limiti di velocità: quelli degli autotreni | |
Rimorchio T.A.T.S. | |
Trattasi di rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. | Sono un veicolo a sé stante, con targa propria. |
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino | |
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada | |
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina. | |
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile. | |
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno. | |
Limiti di velocità: quelli degli autotreni | |
non devono costituire oggetto di commercio, quali, imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività sportive o partecipazione a mostre o gare |
Luca
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