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In giurisprudenza si è molto discusso sullla responsabilità che ha, verso l'utente, l'ente proprietario o gestore di una strada, in caso di sinistro avvenuto per causa di un animale che attraversa la carreggiata.
Si è esaminato, con molta attenzione, il particolare rapporto che si configura fra l'utente e la società che gestisce i tratti autostradali quando viene ritirato il biglietto di transito.
Dopo decenni di discussione e le varie pronunzie della Corte di Cassazione anche a Sezioni unite, sempre a favore dell'ente gestore, da alcuni anni la giurisprudenza della Suprema Corte, come quella delle Corti di merito e la quasi totalità della dottrina, ha ritenuto che le condizioni particolari di transito sulle autostrade imponesse delle responsabilità specifiche in capo a gestore del tratto stradale.
Per le autostrade, infatti, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..
Dunque, anche in relazione alle «caratteristiche, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta apprestava e che in larga misura condizionavano le aspettative della generalità degli utenti», poteva ritenersi che le autostrade fossero di fatto controllabili e suscettibili di una costante e continua manutenzione.
In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa.
Dunque, è giusto che l'ente risponda in termini più gravosi di eventuali sinistri verificatisi sui beni rimessi alle sue cure (cfr, solo da ultimo, Cass. Civ. Sezione terza, sentenza n. 10689/08, depositata il 24 aprile; Cassazione civile , sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 02/02/2007; Cassazione civile , sez. III, 06 luglio 2006, n. 15384)
Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Infatti, l'art. 2051 c.c., nello stabilire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, richiede, per la sua applicabilità al caso che abbiamo presupposto dell'attraversamento di un animale della sede stradale, che il danno si sia verificato, se non nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, quantomeno per l'insorgenza in questa di un processo dannoso provocato da elementi esterni (giurisprudenza granitica sul punto): ed è indiscutibile che la presenza di un animale sull'autostrada, incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, faceva assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente lesiva per i fruitori della stessa, in quanto, mediante essa, era ostacolata in modo imprevedibile la carreggiata e si produceva un turbamento emotivo incontrollabile in ciascun conducente che si vedeva improvvisamente d'avanti l'animale.
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La materia della garanzia legale e contrattuale è contenuta nel Codice del Consumo {D.L. n. 24 del 2 febbraio 2002, attuazione della direttiva CE n. 44 del 1999 che ha introdotto nel codice civile gli artt. dal 1519 bis al 1519 nonies} e in particolare, per quanto riguarda i veicoli usati, dall'articolo 128 all'articolo 135.
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Pochi mesi fa riportavamo i dati dei test eseguiti da Altroconsumo sui caschi jet.
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Dopo le discussioni sulle modifiche al codice della strada, penso che sia opportuno ritornare a parlare di omologazione e capi protettivi.
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Omologazione: piccolo vademecum per capirci qualche cosa

Ormai tutti sappiamo che quei simboli significano che l’oggetto è stato omologato e quindi dovrebbe essere sicuro o per lo meno essere conforme a caratteri generali accettati dagli stati dell’Europa.